Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente p.t., per
la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17
della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29  dicembre
2017, pubblicata sul B.U. n. 52 del 29 dicembre 2017, recante  «Legge
di stabilita' provinciale 2018», come da delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 22 febbraio 2018 
 
                                Fatto 
 
    In data 29 dicembre 2017 e'  stata  pubblicata,  sul  n.  52  del
Bollettino Ufficiale, la legge della Provincia autonoma di Trento  n.
18 del 29 dicembre 2017, intitolata «Legge di stabilita'  provinciale
2018». 
    Le previsioni contenute  all'art.  17  della  detta  legge,  come
meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle  competenze
regionali  e  sono  violative  di   norme   costituzionali,   nonche'
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;  con  il
presente  atto,  pertanto,  si  intende   procedere   alla   relativa
impugnazione,  affinche'  ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1 - L'art. 17 della legge della Provincia autonoma di  Trento  n.
18 del 29 dicembre 2017 -  rubricato  «Interventi  per  la  riduzione
dell'eta'  media  del  personale  provinciale  per  l'assunzione   di
giovani» - e' cosi' formulato: 
        1. La Provincia, in via sperimentale e fino  al  31  dicembre
2020, promuove l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo  del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette
dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento
del  diritto  alla  pensione,  al  fine  di  favorire   il   ricambio
generazionale del proprio organico, di quello degli enti  strumentali
pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla
persona.  L'incentivo  e'  disposto  in  misura   percentuale   della
retribuzione  lorda  annua  che  sarebbe  spettata  dalla   data   di
cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione. 
        2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 e per
la valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari, anche
in raccordo al fabbisogno di personale, sono promosse  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore di  questa  legge  rilevazioni
volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati. 
        3. Le condizioni, le modalita' e i criteri di  attuazione  di
quest'articolo, compresi i requisiti anagrafici  o  contributivi  per
beneficiare dell'incentivo all'esodo, sono stabiliti  con  specifiche
disposizioni legislative o con la legge provinciale  di  assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2018 - 2020, a seguito delle valutazioni previste
dal comma 2. 
    L'intervento  normativo  della  Provincia  autonoma   di   Trento
promuove, dunque, in via sperimentale e fino  al  31  dicembre  2020,
l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo del  personale  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal  servizio
anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del  diritto
alla pensione, al fine di  favorire  il  ricambio  generazionale  del
proprio organico, di quello degli enti  strumentali  pubblici,  degli
enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 
    1.1 - La disposizione appare, pero', in contrasto con i  principi
generali  dell'ordinamento  giuridico  in  materia   di   risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, e l'incentivazione all'esodo  del
personale impiegato e' suscettibile  di  determinare  maggiori  oneri
previdenziali per anticipo di trattamento di fine  servizio  che  non
risultano in alcuna misura quantificati ne'  aventi  copertura;  cio'
con conseguente aggravio sulla finanza  pubblica,  e  violazione  dei
principi di cui all'art. 81 della Costituzione, in tema di equilibrio
di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai
maggiori oneri provocati. 
    Inoltre,  l'art.  6  dello  Statuto  speciale  vigente   per   il
Trentino-Alto  Adige  attribuisce   alla   Regione,   nelle   materie
concernenti  la  previdenza  e  le  assicurazioni  sociali,  la  sola
«facolta' di emanare norme legislative allo  scopo  di  integrare  le
disposizioni delle leggi dello Stato». 
    Conseguentemente, le disposizioni introdotte dall'art.  17  della
legge all'esame  violano  l'art.  117,  comma  2,  lettera  o)  della
Costituzione, che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la materia «previdenza sociale».  Una  simile  previsione,  del
resto, comporta impatti significativi sul meccanismo  di  accesso  al
trattamento di quiescenza non preventivati dal legislatore  nazionale
al  momento   della   riforma   del   sistema   pensionistico.   Tale
disposizione,  oltre  a  potere  produrre  eventuali  futuri  effetti
emulativi, contrasta con l'art. 3 della Costituzione, per  violazione
del principio di uguaglianza; cio' in quanto il personale di tutte le
amministrazioni pubbliche e private si troverebbe di  fronte  ad  una
diversita' di trattamento. 
    Sotto tale profilo, peraltro, la norma, nel disciplinare in  modo
difforme  rispetto  alla  normativa  nazionale   la   materia   della
risoluzione unilaterale del rapporto  di  lavoro  appare  violare  il
medesimo art. 117,  comma  2,  lettera  l)  della  Costituzione,  che
devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la  materia
dell'ordinamento civile. 
    E' ben noto, per essere stato anche  piu'  volte  riaffermato  da
codesta  Ecc.ma  Corte  (cfr.,  ad  es.,  Corte  costituzionale,   n.
151/2010) che la disciplina del rapporto  di  lavoro  del  dipendente
pubblico, anche regionale - ora contrattualizzato -  rientra  appunto
nella materia dell'ordinamento civile». Detta disciplina, ad  evitare
ingiustificate disparita' di trattamento tra i dipendenti di  diversi
soggetti pubblici datoriali, deve  essere  «uniforme  sul  territorio
nazionale e imporsi anche alle Regioni  a  statuto  speciale»  (Corte
Cost., sent. cit.) 
    A  tale  esigenza  di  uniformita'  si  ispira  evidentemente  la
espressa previsione  contenuta  nell'art.  1,  comma  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  secondo  la  quale  i  principi
desumibili dalla legge di delega al Governo per la  razionalizzazione
e la revisione delle discipline in materia di  sanita',  di  pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale  (legge  23  ottobre
1992, n. 421, art. 2, comma 1  lettera  d)  (1)  e  comma  2)  (2)  )
«costituiscono..., per  le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica». 
    Orbene, nel regolare lo  scioglimento  del  rapporto  lavorativo,
l'art.  17  si  pone  in  contrasto  con  i   principi   fondamentali
dell'ordinamento e le ora menzionate «norme fondamentali». 
    Fermo restando quanto sopra  evidenziato,  nei  casi  in  cui  il
soggetto  attenda  l'accesso   alla   pensione   di   vecchiaia,   si
determinerebbero comunque minori entrate per l'ente previdenziale con
effetti negativi sulla finanza pubblica,  creando  pertanto  maggiori
oneri per la medesima. 
    Ne consegue che la disposizione in  commento  viola  l'art.  117,
comma 3 della Costituzione anche sotto il profilo  del  coordinamento
della  finanza  pubblica,  trattandosi  di  materia  di  legislazione
concorrente,  in  relazione  alla  quale  e'  sempre  riservata  alla
legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. 
    2 -  Conclusivamente,  l'art.  17  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017, sopra riportato e  che
qui si impugna, dovra' essere dichiarato incostituzionale  in  quanto
violativo dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, nonche' degli articoli 3, 81 e 117, comma 2, lettera l) e
lettera o) e 117, comma 3 della Costituzione. 

(1) Secondo il quale il Governo e' autorizzato a  «prevedere  che  le
    pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera
    a) garantiscano  ai  propri  dipendenti  parita'  di  trattamenti
    contrattuali  e  comunque  trattamenti  non  inferiori  a  quelli
    prescritti dai contratti collettivi». 

(2) «Le disposizioni del presente articolo e dei decreti  legislativi
    in esso previsti costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
    dell'art. 117 della Costituzione.  I  principi  desumibili  dalle
    disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per  le
    regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e
    di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale  della
    Repubblica».